Legge Ordinaria n. 464 del 01/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1969 n. 196)
Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con   decorrenza   dal  1  gennaio  1969,  la  misura  dell'assegno
integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968,
n.  249,  e'  elevata  ad  un importo ragguagliato all'otto per cento
dello  stipendio,  paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando,
al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000.
  Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il
tesoro,  saranno  disciplinate,  sulla  base dei criteri e nei limiti
stabiliti   dal   precedente  comma,  la  attribuzione  e  la  misura
dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente
legge nei riguardi dei personali indicati all'articolo 18 della legge
18 marzo 1968, n. 249.
 

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