Legge Ordinaria n. 476 del 01/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1969 n. 201)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261,
concernente  il  programma  per  il  miglioramento delle strutture di
produzione  e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione
dell'articolo  12  del  regolamento  n.  130  del  26 luglio 1966 del
Consiglio  dei  Ministri  della  Comunita'  economica europea, con le
seguenti modificazioni:
    Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
    "Sara'   accordata   priorita'   alle   iniziative   promosse  da
cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore
della coltivazione consentano di ovviare agli inconvenienti provocati
dalla  frammentazione  produttiva e, nel settore della valorizzazione
del  prodotto,  realizzino  programmi di dimensioni adeguate sotto il
profilo della economicita' e della organicita'".
  All'articolo 4, terzo comma, le parole: "da organismi cooperativi o
da  altre  forme  associative  di  larga base" sono sostituite con le
parole:   "da  cooperative  di  coltivatori  di  tabacco  e  da  loro
consorzi".
  All'articolo  4,  quarto  comma,  le parole: "ed a singole aziende"
sono  sostituite  con  le parole: "ad aziende singole e ad aziende di
concessionari   speciali   singoli   o   associati,   anche  mediante
concentrazione   di   impianti,   purche'   le   realizzazioni  siano
rispondenti per organicita' ed economicita'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 agosto 1969

                               SARAGAT

                                                  RUMOR - VALSECCHI -
GAVA - PRETI - REALE
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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