Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 478 del 01/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1969 n. 201)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni: all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969; all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970; dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis: E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni. Sono altresi' prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni; all'articolo 8 sono aggiunte le parole: Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento; dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis: La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e' modificata come segue: ===================================================================== | | Aliquota di imposta Numero | |--------------------------- e lettera | Denominazione della merce| Da restituire|Di conguaglio della tariffa| | sui prodotti| sui prodotti doganale | | esportati | importati -------------|--------------------------|--------------|------------ ex 53.02 |Peli fini o grossolani, | | |in massa: | | | ex B. altri: | | | ex II peli fini: | | | a) di coniglio d'angora| (a) 3,60 | (a) 3,60 | b) di coniglio (escluso| | |il coniglio d'angora), le-| | |pre, castoro, nutria e to-| | |po muschiato..............| (a) 3,60 | (a) 3,60 (a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3. l'articolo 9 e' sostituito con il seguente: Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, e' abrogato. Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni; dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: Art. 9-bis. - L'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, e' sostituito dal seguente: "L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e' dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti". Art. 9-ter. - Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti: "a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento; b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento; c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento"; l'articolo 10 e' sostituito con il seguente: Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative allo accertamento e alla repressione delle violazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 agosto 1969 SARAGAT RUMOR - REALE - COLOMBO - PRETI - TANASSI - V. COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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