Legge Ordinaria n. 591 del 13/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1969 n. 231)
Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   durata   settimanale   del   lavoro  ordinario  del  personale
dell'esercizio  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie dello Stato e'
stabilita in 44 ore dal 10 maggio 1969, in 42 ore dal 1 agosto 1970 e
in 40 ore dal 1 gennaio 1972.
  Per  il  personale  di  macchina utilizzato alle manovre con agente
unico  la  durata  della settimana lavorativa non puo' superare le 40
ore dal 1 agosto 1970 e le 38 ore dal 1 gennaio 1972.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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