Legge Ordinaria n. 6 del 12/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1969 n. 41)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232,
recante  provvedimenti  urgenti  in  favore  delle zone colpite dalle
alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

  Il  titolo  che  precede  l'articolo  1 e' sostituito dal seguente:
"Sospensione e proroga di termini".
  All'articolo  1,  primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dalle
alluvioni,  smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968" sono
sostituite   dalle   altre:  "Nei  comuni  colpiti  dalle  alluvioni,
smottamenti,    frane    e   mareggiate,   verificatisi   nell'ultimo
quadrimestre del 1968";
  nel  secondo  comma,  dopo  la  parola: "fluviali" sono aggiunte le
altre: "e marittime";
  dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei comuni di
cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970".
  All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  termini  di  90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della
legge   30   luglio   1951,  n.  948,  sull'ammortamento  dei  titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo'  presentare  il  titolo  all'istituto  emittente  o notificargli
l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni
fruttiferi,  dei  libretti  di risparmio nominativi o dei libretti di
risparmio  o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero
alla   data  del  7  novembre  1968  nei  comuni  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1";
  al secondo comma, le parole: "a lire 100.000" sono sostituite dalle
altre: "a lire 300.000".
  All'articolo  5,  le  parole: "oltre 18 mesi dall'entrata in vigore
del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  altre: "oltre il 30
giugno 1970".
  All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro per le finanze ha facolta' di autorizzare, nei comuni
indicati  ai  sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione
fino  al  31  dicembre  1969 della imposta e sovrimposte sui terreni,
dell'imposta  sul  reddito  agrario,  dell'imposta  e sovrimposte sul
reddito   dei  fabbricati,  dell'imposta  speciale  sul  reddito  dei
fabbricati  di  lusso,  dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
dell'imposta sulle societa', dell'imposta comunale sulle industrie, i
commerci,  le  arti  e  le  professioni, dell'addizionale provinciale
all'imposta  sulle  industrie,  i commerci, le arti e le professioni,
dell'imposta  camerale,  dell'imposta  complementare, dell'imposta di
consumo  in  abbonamento  e  di  tutti  i tributi autonomi comunali e
provinciali   riscuotibili   mediante   ruoli,   dell'imposta   sugli
incrementi  di  valore  delle  aree  fabbricabili e dei contributi di
miglioria,  anche  nell'ipotesi  di  versamento diretto in Tesoreria,
nonche' di tutte le addizionali ai predetti tributi";
  nel  secondo  e nel terzo comma, le parole: "31 dicembre 1968" sono
sostituite dalle altre: "31 marzo 1969".
  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  8-bis.  -  Nei  comuni  indicati ai sensi dell'articolo 1 e'
ammesso  alla  registrazione qualunque atto senza le penalita' dovute
per  avvenuto  decorso  dei  termini,  nei casi in cui la scadenza di
questi  sia  coincisa  con  la  data  della calamita' e sempre che la
presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969".
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Nei  comuni  indicati  ai sensi del primo comma dell'articolo 1 si
applicano  le  agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 primo,
secondo,  quarto  e quinto comma, e 32 della legge 31 maggio 1964, n.
357 e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.
  Sono  esenti  dall'imposta  generale sulla entrata e dalle relative
addizionali   i   corrispettivi  degli  appalti  delle  opere,  delle
lavorazioni  per  il  recupero  delle  materie  prime  e  delle merci
danneggiate, nonche' le importazioni dall'estero e gli acquisti nello
Stato  dei  materiali,  delle  materie prime e dei prodotti necessari
alla  ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte
distrutte.
  L'esenzione  di  cui  sopra,  a  favore  delle  lavorazioni  per il
recupero  delle  materie prime e delle merci danneggiate, e' concessa
dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969".
  Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   11-bis.   -   Le   imprese  che  hanno  avuto  perdite  per
danneggiamento  o  distruzione  verificatesi nell'ultimo quadrimestre
del  1968  nelle  zone  di  cui  ai decreti previsti dall'articolo 1,
nonche'   le   imprese   danneggiate  dalle  alluvioni  e  mareggiate
verificatesi  nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti
dall'articolo  1  del  decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, possono
avvalersi  del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29  gennaio  1958,  n.  645,  ancorche' non costituite sotto forma di
societa'  di  capitali  o  comunque non tassabili in base a bilancio,
secondo  i  criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello
stesso testo legislativo.
  Per  i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo
104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la
condizione  di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico
su richiamato".
  All'articolo  12,  le  parole:  "agosto 1969" sono sostituite dalle
altre: "febbraio 1970".
  All'articolo 13, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  Le  erogazioni  in  denaro  o  in natura effettuate in favore delle
popolazioni  dei  comuni  colpiti  dagli  eventi calamitosi di cui al
precedente  articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile,
dall'imposta  comunale  sulle  industrie,  i  commerci,  le arti e le
professioni,    dall'addizionale    provinciale   all'imposta   sulle
industrie,  i  commerci,  le  arti  e  le  professioni,  dall'imposta
camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare
il  reddito  imponibile  agli  effetti  dell'imposta  complementare e
dell'imposta sulle societa'".
  Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  15-bis. - Con decorrenza 6 novembre 1968, agli operai e agli
apprendisti  delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza
degli  eventi  calamitosi  del  3 e 4 novembre 1968, verificatisi nei
comuni  indicati nel decreto ministeriale 6 novembre 1968, emanato in
applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' corrisposta una
integrazione  salariale  pari  all'80  per  cento  della retribuzione
globale  che  sarebbe  ad  essi  spettata  per  le  ore di lavoro non
prestato  comprese  fra  le  zero  ore  ed  il  limite massimo di ore
previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le
44 ore settimanali.
  Con  effetto  dal  primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende
industriali  ed  artigiane,  con  esclusione dei dirigenti, che siano
sospesi  dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al
primo comma, e' corrisposta un'indennita', ragguagliabile a giornata,
pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento
della  sospensione  stessa  e  comunque  non  eccedente  lire 200.000
mensili.
  Il  trattamento  di  cui  al  comma precedente con decorrenza dal 6
novembre  1968 e' applicato, in caso di sospensione dal lavoro per le
stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle
aziende industriali.
  I  datori  di  lavoro  sono  tenuti  a  versare, per ogni impiegato
ammesso  al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo
alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennita'
corrisposta.
  Alla  corresponsione  dei trattamenti previsti dai precedenti commi
provvede  la  cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria
con  gli  stanziamenti  di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
  Detti  trattamenti  sono  corrisposti  per  la  durata  di 3 mesi e
possono  essere prolungati per i periodi e con le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
  Per  le  modalita'  di  corresponsione dei trattamenti previsti dal
presente  articolo,  nonche'  di  versamento  del  contributo posto a
carico  dei  datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945,  n.  788,  e  al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869".
  "Art.  15-ter.  -  E'  riconosciuta  la  qualita' d'infortunati del
lavoro  ai  cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamita'
naturali   verificatesi  nell'ultimo  quadrimestre  del  1968  ed  ai
deceduti nel corso dei medesimi eventi.
  Agli  invalidi  ed  ai superstiti e' concessa, rispettivamente, una
rendita  vitalizia  di  invalidita'  o  una rendita di riversibilita'
secondo  le  norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni.
  Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e
vengono rimborsate annualmente dallo Stato".
  All'articolo  20,  primo  comma, le parole: "entro il termine di 30
giorni  dalla data del presente decreto" sono sostituite dalle altre:
"entro il 31 marzo 1969".
  L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
  "L'onere   derivante   dai   trattamenti  straordinari  di  cui  ai
precedenti  articoli  15,  15-ter,  16 e 19 e' assunto a carico dello
Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000.
  Detta  somma,  che  sara'  iscritta  nello  stato di previsione del
Ministero   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale  per  l'anno
finanziario  1968,  sara'  ripartita  fra  le gestioni interessate, a
copertura  della  spesa  effettivamente  sostenuta,  con  decreto del
Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per il tesoro".
  All'articolo  22,  il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
  "A  favore  dei  conduttori di aziende agricole e delle cooperative
agricole  e  di  conduzione  associate, i cui terreni, in conseguenza
degli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel  periodo di cui al primo
comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle
acque  o  comunque  alluvionati o abbiano subito frane o smottamenti,
sono  concesse  le  provvidenze  di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
decreto-legge  18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella  legge  23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine e' autorizzata la
spesa  di  lire  800  milioni  che  sara'  iscritta  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per  l'esercizio  finanziario  1968, in aumento all'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 25, primo comma, lettera a) del predetto
decreto-legge.
  E'  altresi'  autorizzata  la  spesa di lire 300 milioni, che sara'
iscritta   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste per l'esercizio finanziario 1968,
per  rimborso  all'Ente  nazionale  risi,  ai  conduttori  di aziende
agricole,  alle  cooperative  agricole e loro consorzi delle spese di
riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per
interventi  atti  ad  evitare il deterioramento del riso e del risone
danneggiati  dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare
l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque
alluvionali";
  nel  terzo  comma,  le  parole: "dell'autunno 1968" sono sostituite
dalle  altre:  "verificatisi  nel  periodo  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 1".
  All'articolo  25,  secondo  comma,  le  parole:  "750 milioni" sono
sostituite dalle altre: "650 milioni".
  All'articolo  26,  terzo  comma, le parole: "entro 150 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
altre: "entro il 30 giugno 1969".
  All'articolo 33, il secondo comma e' soppresso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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