Legge Ordinaria n. 679 del 01/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1969 n. 266)
Semplificazione delle procedure catastali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
      (Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)

  L'Amministrazione  del  catasto  e  dei servizi tecnici erariali e'
autorizzata  a  provvedere  alla  sostituzione degli atti del catasto
terreni  e  del  catasto  edilizio  urbano con nuovi atti idonei alla
elaborazione meccanografica.
  Il  tipo,  la  forma  e  le  caratteristiche dei nuovi atti saranno
approvati con decreto del Ministro per le finanze.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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