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Legge Ordinaria n. 7 del 12/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1969 n. 41)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233,
recante  ulteriori  provvedimenti  in favore delle zone colpite dalle
alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e
l'artigianato  e  per  i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate,
alle quali e' assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono
indicati  i  comuni  colpiti  dalle  alluvioni,  smottamenti, frane e
mareggiate  verificatisi  nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali
si  applicano  le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22,
23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.
    "I  comuni  colpiti  dagli eventi calamitosi di cui al precedente
comma  che  non  siano  gia'  compresi  nei  decreti suddetti possono
richiedere   di   esservi  inclusi,  con  domanda  da  presentare  al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
    La   domanda   e'   corredata   dal  parere  dell'amministrazione
provinciale e ad essa e' allegata una relazione del genio civile".
  All'articolo 2:
    al  primo  comma,  nell'elenco  dei  comuni  della  provincia  di
Vercelli e' aggiunto in fine il comune di "Massazza";
    al secondo comma, dopo la parola: "seguenti" e' aggiunta l'altra:
"ulteriori".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto
di  variante  dei  piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non
esistano  piani  urbanistici, il piano e' valido per dieci anni dalla
data di approvazione.
  "Esso   e'  adottato  dal  comune  con  procedura  d'urgenza  e  la
deliberazione  e'  assoggettata  al  solo  controllo  di legittimita'
dell'organo  tutorio.  La  deliberazione  si  ritiene  approvata  ove
quest'ultimo  non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla
ricezione.
  "Il  piano  e'  approvato  dal  provveditore  alle opere pubbliche,
sentito  il  comitato  tecnico-amministrativo,  entro 60 giorni dalla
ricezione  della  relativa  deliberazione comunale. Con il decreto di
approvazione il provveditore, su conforme parere del comitato tecnico
amministrativo  e  sentito  il  comune,  puo'  apportare  al piano le
modifiche  che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione
del  piano  medesimo  e  che  siano  riconosciute  indispensabili per
assicurare una piu' organica e razionale ricostruzione.
  "Le  deliberazioni  comunali e l'atto di approvazione sono affissi,
congiuntamente  e  contemporaneamente,  nella  sede  del  comune e in
quella  del  provveditorato  alle opere pubbliche per la durata di 15
giorni,  al  termine dei quali il piano e' esecutivo. Dell'affissione
e' data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel
foglio  degli  annunzi  legali  della  provincia  e  in  uno  o  piu'
quotidiani fra quelli localmente piu' diffusi.
  "Il provvedimento di approvazione del piano e' definitivo.
  "Gli  elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune
e  chiunque  ne  puo'  prendere  cognizione  a  decorrere  dalla data
iniziale di affissione della deliberazione comunale:
  "L'approvazione  del  piano  equivale  a  dichiarazione di pubblica
utilita',  di  urgenza ed indifferibilita' per tutte le opere in esso
previste".
  All'articolo 4, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
  "In  caso  di  inosservanza  del  termine stabilito nel primo comma
dell'articolo  2,  e  qualora,  anche  prima  della  scadenza di tale
termine,  il  comune dichiari di non poter compilare il piano, questo
e'  compilato  dal  provveditore  alle opere pubbliche e trasmesso al
comune, il quale lo adotta e ne da' notizia con avviso affisso presso
la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali
il piano e' esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso
la sede del comune e chiunque ne puo' prendere cognizione a decorrere
dalla  data  iniziale  di  affissione  della  deliberazione comunale.
Dell'affissione  e'  data  notizia nei modi previsti dall'articolo 3,
quarto comma.
  "La  deliberazione  comunale di adozione del piano costituisce atto
definitivo".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Gli  impianti  e  le  attrezzature  delle  imprese  individuali  e
sociali, delle societa' cooperative e dei consorzi, indipendentemente
dalla   loro   dimensione,   dei  settori  industriale,  commerciale,
artigianale,  alberghiero,  turistico e dello spettacolo, nonche' gli
studi  dei  professionisti,  danneggiati o distrutti, che non possano
essere  ricostruiti  sulla  stessa  area  e quelli che sia necessario
trasferire  in  altra sede potranno godere delle provvidenze concesse
dal  presente  decreto,  ove il nuovo insediamento sia previsto sulle
aree indicate nel piano di ricostruzione.
  "Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro
per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato, emanato di concerto
con  il  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le
amministrazioni  dei  comuni interessati ed il comitato regionale per
la  programmazione  economica, ai quali e' assegnato il termine di 30
giorni  per  le  eventuali  osservazioni,  sia ritenuta necessaria la
ricostruzione  al  di fuori del territorio del comune, le provvidenze
sono  estese  agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio
di  comuni  facenti  parte  della  medesima valle o nel territorio di
comuni  confinanti  con comuni della valle stessa; questi ultimi sono
determinati  con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e
per   l'industria,   il   commercio   e   l'artigianato,  sentite  le
amministrazioni  dei  comuni interessati ed il comitato regionale per
la  programmazione  economica, ai quali e' assegnato il termine di 30
giorni per le eventuali osservazioni".
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  5-bis.  -  Quando  la  ricostruzione  di  un  immobile debba
avvenire  in  sede  diversa,  secondo  quanto previsto nel precedente
articolo,  l'area  occupata  dal  complesso immobiliare da trasferire
viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune
con  decreto  del  prefetto,  previa demolizione a cura e spese dello
Stato dell'edificio preesistente.
  "Le  aree  destinate  all'insediamento dei fabbricati da trasferire
sono  espropriate  a  cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente
agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie
eventualmente  derivanti  dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti
di  assegnazione  delle  aree  per  la  ricostruzione sono emessi dal
provveditore  regionale  alle  opere  pubbliche e sono definitivi. Il
trasferimento  avviene  con  l'onere  per l'assegnatario di portare a
compimento  i  lavori  di  costruzione del nuovo fabbricato entro tre
anni  dalla  data  della  effettiva  messa  a disposizione dell'area;
qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono
ripetute  a  carico  dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato
per  l'acquisto  della nuova area e per la quota-parte delle spese di
urbanizzazione,  con  detrazione  del valore delle aree gia' occupate
dal  complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da
ripetere sono corrisposti gli interessi legali.
  "Il  credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente
e'  assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i
crediti  di cui all'articolo 2770 del codice civile. Alla riscossione
si  procede  secondo le norme relative alla riscossione delle imposte
dirette.
  "Le  aree  che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi
pubblici  o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano gia'
di proprieta' dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato
e  cedute  gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o
gratuito  posti  in  essere  per  l'attuazione di quanto previsto nel
presente  articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le
assegnazioni  a  titolo  gratuito  non  si  applica  l'imposta  sulle
donazioni.
  "I  diritti  reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree
acquisite  dal  patrimonio  comunale,  ai sensi del primo comma, sono
trasferiti  sulle  aree  assegnate  per  la  ricostruzione  di cui al
secondo  comma.  La  relativa  annotazione  si effettua, a domanda di
qualunque  interessato,  in  base  a presentazione di certificato del
provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno e'
stato  assegnato  per la ricostruzione in sostituzione di quello gia'
occupato dal complesso immobiliare da trasferire.
  "Agli  acquisti  effettuati  dallo  Stato o dai comuni in base alle
disposizioni   del   presente  decreto  non  si  applicano  le  norme
dell'articolo 17 del codice civile.
  "Le  opere  di  urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione
dei  trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese
dello Stato".
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi
natura  e  destinazione  occorre il nulla osta dell'ufficio del genio
civile  competente,  il  quale  puo'  negarlo,  in base all'esame dei
relativi  progetti,  entro  60  giorni  dalla loro presentazione, per
ragioni  attinenti  alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla
esecuzione  di  programmi  di  opere  pubbliche  che  impediscano  la
attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti".
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Le  licenze  edilizie  gia'  rilasciate per le costruzioni su aree
comprese  anche  parzialmente  nel piano di ricostruzione decadono di
diritto.
  "Durante  il  periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  la  data  di  entrata  in  vigore  dei piani di
ricostruzione,  i  sindaci  dei  comuni obbligati ad adottare i piani
stessi   potranno   rilasciare  licenze  edilizie,  anche  in  deroga
all'articolo  17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765, quando sia
possibile  la  ricostruzione  sulla medesima area o in area in cui il
piano  di  ricostruzione  gia' adottato e in corso di approvazione lo
consenta,  previo  nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile,
ai sensi dell'articolo 6".
  All'articolo  8,  le  parole:  "non  sia  superiore a quella", sono
sostituite dalle altre: "non superi di oltre il 25 per cento quella".
  All'articolo  9,  le parole: "a seguito delle alluvioni e che siano
compresi  nell'elenco  di  cui all'articolo 1", sono sostituite dalle
altre:  "a  seguito  degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo
quadrimestre,  del  1968  e  che  siano  indicati  nei decreti di cui
all'articolo 1".
  All'articolo  11,  le  parole:  "delle alluvioni dell'autunno 1968"
sono  sostituite  dalle  altre: "degli eventi calamitosi verificatisi
nel periodo di cui all'articolo 1";
  allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:
  "Il  termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto
decreto-legge e' sostituito da quello di 180 giorni.
  "Gli   enti  interessati  dovranno  far  pervenire  le  domande  di
intervento  dello  Stato,  con  la  segnalazione dei danni subiti, ai
competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.
  "Il  ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato puo'
essere  effettuato  in  sede piu' adatta o con struttura o dimensioni
diverse   da   quelle   preesistenti,   qualora  sia  necessario  far
corrispondere  le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche
od  urbanistiche,  o  alle  esigenze  della  tecnica  moderna o della
programmazione economica".
  All'articolo 12, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "In  deroga  alle  disposizioni del predetto articolo, i contributi
sono  concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare
siano  iscritti  o  abbiano  titolo  per  essere iscritti nel catasto
rurale".
  All'articolo 13, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Le   domande   per   la   concessione   dei   contributi  previsti
nell'articolo  precedente,  corredate  dal computo metrico estimativo
dei  lavori,  debbono  essere  presentate,  in esenzione da bollo, ai
competenti  uffici  del  genio  civile entro 180 giorni dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto;  quando  si  tratti  di
fabbricati  siti  negli  abitati da trasferire in altra sede a cura e
spese  dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica del relativo decreto di
trasferimento.
  "Ove  lo  sgombero  dei fabbricati venisse disposto successivamente
dall'autorita'  competente,  il  termine  per  la presentazione delle
domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza
di sgombero".
  Dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Le  domande  presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di  cui  all'articolo  8  del decreto-legge 11 novembre 1966, n. 976,
convertito  nella  legge  23  dicembre  1966,  n. 1142, sono prese in
considerazione in via di sanatoria".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "I   provveditorati   regionali   alle  opere  pubbliche  -  previo
accertamento  da  parte dell'ufficio del genio civile della natura ed
entita'  del  danno  subito  dall'immobile - possono corrispondere ai
proprietari  che  ne  facciano  richiesta  anticipazioni  sulla somma
presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento
del  contributo  stesso  ove  l'importo  delle spese di riparazione o
ricostruzione  superi  le  lire  2.500.000  ed  al  60  per cento ove
l'importo stesso non superi tale somma".
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
  "Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente
decreto  si  applicano  le  norme  di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
  Per la determinazione dell'indennizzo e' assunto come valore venale
il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso".
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
  "Le  convenzioni  per  l'affidamento,  a liberi professionisti e ad
enti,  di  incarichi  di  studio  e  di  progettazione  di competenza
dell'amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi
in  applicazione  del  presente  decreto,  sono stipulate, sentito il
proprio   comitato   tecnico-amministrativo,  dai  competenti  organi
decentrati dell'amministrazione stessa.
  "Le  spese  relative  gravano  sugli stanziamenti per la esecuzione
delle opere".
  L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'attuazione  degli  interventi di cui ai precedenti articoli
5-bis,  11  e  12, e' autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da
iscriversi  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici,  in  ragione  di  lire  5.000  milioni  per  l'anno
finanziario  1968  e  di  lire  49.000 milioni per l'anno finanziario
1969.
  "A  valere  sulla  somma  di  lire 49.000 milioni relativa all'anno
finanziario 1969, sara' provveduto, fino alla concorrenza di lire 500
milioni,  al  ripristino  ed  alla riattivazione dei canali demaniali
Cavour  ed  Elena,  nonche'  dei  relativi  influenti e defluenti: Il
Ministro per il tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento
dei  fondi  dallo  stato  di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze".
  All'articolo 17:
    al  primo comma le parole: "13.200 milioni" sono sostituite dalle
altre: "15.200 milioni";
    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  maggiore  somma di lire 10.000 milioni sara' stanziata nello
stato  di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione  di  lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire
2.000 milioni per l'anno finanziario 1969".
  All'articolo 19, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "E' autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato,
nelle  circoscrizioni  territoriali  di  competenza  degli uffici del
genio  civile  per  le  opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e
Ancona:".
  All'articolo 20, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade
classificate  statali  nei compartimenti per la viabilita' di Genova,
Torino,  Milano,  Bolzano,  Napoli  e  Bari,  comprese  le  opere  di
consolidamento,  di risanamento, di difesa ed eventuali indennita' di
espropriazione,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 18.000 milioni in
ragione  di  lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire
12.000 milioni per l'anno finanziario 1969".
  Dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  20-bis. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad
acquistare   ed   installare   presso   i   suoi   organi  periferici
apparecchiature  destinate  alla  segnalazione, anche a distanza, dei
dati  di  rilevamento  idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino
alla  concorrenza  di  lire  200  milioni,  si  fara'  fronte con gli
stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto".
  All'articolo 21:
    al  primo comma, primo periodo, le parole "Per il ripristino dei"
sono   sostituite  dalle  altre:  "In  relazione  ai"  e  le  parole:
"nell'autunno   1968"   sono  sostituite  dalle  altre:  "nell'ultimo
quadrimestre del 1968";
    al  numero  1) le parole "5 miliardi" sono sostituite dalle altre
"5.500 milioni";
    il numero 2) e' sostituito dal seguente:
    "2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica  e  di  bonifica montana, nonche' delle opere ed impianti di
carattere  collettivo,  ai  termini  dell'articolo  8  della legge 21
luglio  1960,  n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di
detta  somma  non  meno  di  lire  1.500 milioni saranno destinate al
ripristino  delle  opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti
lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
    Per  il  ripristino  o  la  sistemazione  delle strade poderali e
interpoderali,  piano  viabile,  opere d'arte, di cui alla lettera b)
del  primo  comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739,
gli  interessati sono autorizzati dall'ispettorato provinciale per la
agricoltura  competente  per territorio a provvedere direttamente con
contributi  fino  ad  un  massimo  di  lire  600  mila  per le strade
interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il
presidente  del  consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un
delegato  degli  utenti  della  strada  interessata  dovra'  produrre
apposita  domanda  in  carta  libera  all'ispettorato provinciale per
l'agricoltura  con  firma  autenticata  dal  sindaco o da un pubblico
ufficiale".
  Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  "Le  sovvenzioni  previste  al comma precedente sono concesse nella
misura  massima  di  450.000  lire  per ettaro di terreno investito a
colture  viticole,  frutticole,  orticole, quando, oltre alle perdite
delle    anticipazioni   colturali,   siano   necessari   lavori   di
risistemazione superficiale del terreno.
  "Ai  conduttori  delle  aziende  agricole i cui terreni per effetto
delle  calamita'  verificatesi  nell'autunno  1968 non abbiano potuto
essere  seminati  nell'annata  agraria  1968-69  con  la  conseguente
perdita  totale  del  reddito,  oltre alla sovvenzione per la perdita
delle  anticipazioni  colturali  e' concesso un indennizzo di 120.000
lire per ettaro".
  Al  secondo  comma,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite dalle
seguenti:
  "a)  lire  2.000  milioni  per  la concessione del concorso statale
negli  interessi  e  del  contributo  nella  rata di ammortamento dei
prestiti  quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui
all'articolo  2  del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito
nella  legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualita' relative saranno
iscritte   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per
ciascuno   degli   esercizi   dal  1969  al  1973,  in  aumento  alla
autorizzazione   di   spesa   di   cui   all'articolo  4  del  citato
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;
  "b)  lire  1.000  milioni  per  la concessione del concorso statale
negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della
legge  14  febbraio  1964,  n.  38,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969
al   1973,   in   aumento   alla  autorizzazione  di  spesa  prevista
dall'articolo   36   del  decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241";
  al  terzo  comma,  le  parole:  "di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla
lettera a)" sono sostituite dalle altre: "di cui ai punti 1) e 3) del
primo comma ed alla lettera a) del secondo comma".
  All'articolo 22:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  soggetti  di  cui  all'articolo  5  che  hanno subito danni a
seguito  degli  eventi  calamitosi  verificatisi  nel  periodo di cui
all'articolo  1  e  aventi  sede,  filiali,  stabilimenti,  depositi,
cantieri,  negozi  o studi professionali nei territori indicati con i
decreti  previsti  nell'articolo  1  sono  ammessi  a beneficiare, in
relazione  alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di
cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41,
41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre
1966,  n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1966,  n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri
di  spesa  graveranno  sui "Fondi" previsti dagli articoli citati dal
suddetto decreto";
    il terzo comma e' soppresso.
  All'articolo 23, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
    "La  garanzia  suddetta  si esplica nella misura del 95 per cento
della  perdita  sofferta  fino  a  lire trenta milioni e nella misura
dell'80 per cento per l'eccedenza"".
  L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
    "Le  imprese  che usufruiscono del concorso statale nel pagamento
degli interessi quale e' previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966,
n.  976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966,
n.  1142,  decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro
attivita'  ed  a  partire dal momento di cessazione di tale attivita'
oppure   qualora   senza   il   consenso  dell'istituto  finanziatore
modifichino  la  propria  composizione o struttura giuridica, in modo
tale  da  diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti
finanziatori.  Decadono  inoltre  dal  beneficio  della  restituzione
rateale.   Tuttavia   gli  istituti  finanziatori,  d'intesa  con  il
Mediocredito  centrale,  potranno  loro  accordare  di  provvedere al
rimborso  secondo  piani  di pagamenti dilazionati, ferma restando la
garanzia  sussidiaria  di  cui  all'articolo  28 del decreto-legge 18
novembre  1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142".
  All'articolo 25:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle  imprese  tessili,  industriali  e artigianali, ubicate nei
territori  dei  comuni  che  appartengono  alle  province di Novara e
Vercelli  e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente articolo
1,  i  cui  impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi
calamitosi  verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonche' a
quelle  risultanti  da  concentrazione  o  fusione  delle  stesse,  i
finanziamenti  sono  concessi  per  la durata di 15 anni, compreso un
periodo di preammortamento non superiore a 3 anni";
    il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
    "Gli  istituti  ed  aziende  di credito ammessi ad operare con il
Mediocredito  centrale  e  con  la  Cassa per il credito alle imprese
artigiane,   sono  autorizzati  ad  effettuare,  anche  in  deroga  a
disposizioni  legislative  o  statutarie,  i  finanziamenti di cui al
presente   articolo  e  ad  erogare  ai  mutuatari,  nelle  more  del
completamento  della documentazione di rito, fino al 20 per cento del
prestito   deliberato.   La  durata  delle  operazioni  compiute  dal
Mediocredito  centrale  e  dalla  Cassa  per  il credito alle imprese
artigiane,  ai sensi del presente articolo, puo' estendersi fino a 15
anni.
    "Le  agevolazioni  previste  nel  presente articolo sono concesse
anche  se  i  nuovi  impianti,  in sostituzione di quelli distrutti o
danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che
vengano  installati  nei  territori  di  cui  al  primo  comma e alle
condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.
    "Limitatamente  alle  imprese  di  cui  al  presente articolo, le
scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n.
1142,  sono  sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969,
1970 e 1971.
    "I  finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati
di  un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi
qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione
finanziaria dell'azienda".
  L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
    "Ai  finanziamenti  alle  imprese artigiane di cui all'articolo 5
del  presente  decreto  la  garanzia  prevista  dall'articolo  38 del
decreto-legge  18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95
per  cento  della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella
misura dell'80 per cento per l'eccedenza".
  All'articolo 27 e' aggiunto il seguente comma:
    "Ove  lo  sgombero  di stabilimenti non danneggiati o danneggiati
solo  parzialmente  per  ragioni  idrauliche  o  idrogeologiche venga
disposto   successivamente   al   31   dicembre  1969  dall'autorita'
competente,   il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento  di  cui  al comma che precede e' fissato in giorni 180
dalla data della ordinanza di sgombero".
  All'articolo 33, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Alle  imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e
dell'artigianato, nonche' alle piccole industrie con un massimo di 20
dipendenti,  danneggiate  dagli  eventi  calamitosi  verificatisi nel
periodo  di cui all'articolo 1, e' corrisposto un contributo, a fondo
perduto, di lire 500.000";
  al  terzo  comma, le parole: "non dovesse risultare iscritta", sono
sostituite  dalle  altre: "non sia iscritta"; la parola: "provvedere"
e' sostituita dalla parola: "procedere".
  All'articolo   34,   primo   comma,  le  parole:  "dalle  alluvioni
dell'autunno  1968",  sono  sostituite  dalle  altre:  "dagli  eventi
calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1".
  All'articolo 35, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "In  aggiunta  alla sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni
autorizzata  con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n.
1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata
una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4.000 milioni per far
fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti
danneggiati  dagli  eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui
all'articolo  1,  anche  con  le  eventuali  modifiche  necessarie  a
prevenire  danni  della  stessa natura e per far fronte alle spese da
sostenere  in  dipendenza  dei  detti  eventi  per la ricostruzione e
riparazione  dei  fabbricati  alloggi,  per  la  ricostituzione delle
scorte  di  materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi
sostitutivi   sui  tronchi  di  linea  interrotti,  nonche'  per  gli
indennizzi dovuti".
  All'articolo  37,  le parole "dal settembre al novembre 1968", sono
sostituite dalle altre "nel periodo di cui all'articolo 1".
  All'articolo 38:
    i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
    "Ai  comuni  compresi  nei  territori  indicati  nei  decreti del
Presidente   della   Repubblica   emanati   o  da  emanarsi  a  norma
dell'articolo  1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle
amministrazioni  provinciali  nel  cui  territorio  sono compresi, e'
concesso  un  contributo  dello Stato pari all'ammontare delle minori
entrate derivanti da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o
in  parte,  relativamente  all'ultimo trimestre del 1968 e all'intero
anno  1969,  sia  da  diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti
alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamita'
indicate  nel  predetto  decreto-legge,  nonche' delle minori entrate
derivanti  dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura
da  riscuotersi  in  partita  di  giro ai sensi dell'articolo 9 della
legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.
    "La  misura  del  contributo  e' determinata in base alle entrate
accertate  nel  1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per
il  contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967,
aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per
le imposte di consumo.
    "Analogo  contributo,  in relazione alle minori entrate derivanti
dalle  cause indicate al primo comma, per l'ultimo bimestre dell'anno
1966  e  l'intero  anno  1967,  e'  concesso  ai  comuni compresi nei
territori  indicati  nei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica
emanati  o  da  emanarsi  a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9
novembre  1966,  n.  914, ed alle amministrazioni provinciali nel cui
territorio  tali comuni sono compresi. Sono conseguentemente abrogati
i  commi  primo  e  secondo  dell'articolo  52  del  decreto-legge 18
novembre  1966,  n.  976, convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142.
    "La  concessione dei contributi previsti nel presente articolo e'
disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60
giorni   dalla  ricezione  presso  il  Ministero  dell'interno  della
deliberazione   dei  consigli  comunali  o  provinciali  interessati,
sottoposta  all'approvazione  dell'organo  di controllo competente ad
approvare il bilancio di previsione".
  Dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:
  "Art.   38-bis.   -  Gli  enti  locali,  comuni  e  province,  sono
autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le
tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori
introiti  derivanti  dall'applicazione  del decreto-legge 18 dicembre
1968, n. 1232.
  "Tali  anticipazioni  potranno  servire  per  il pagamento di spese
correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968
e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.
  "Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al
relativo   onere   si   fara'  fronte  con  lo  stanziamento  di  cui
all'articolo 38".
  All'articolo 39, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "E'   autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  2.100  milioni  da
inscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero
dell'interno  in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario
1968  e  di  lire  100  milioni  per  l'anno  finanziario  1969,  per
provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del
fuoco,  impiegati  nelle  zone colpite dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1".
  All'articolo  40, in fine, le parole: "dalle alluvioni dell'autunno
1968"  sono  sostituite  dalle altre: "dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1".
  L'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
  "Le   merci   vincolate  alla  finanza,  anche  se  temporaneamente
importate,  vengono  esonerate  dal  pagamento dei dazi e degli altri
diritti  di  confine, per le quantita' di esse distrutte o gravemente
deteriorate  in  conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei
comuni  indicati  nei  decreti  di  cui  all'articolo  1 del presente
decreto".
  Dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  41-bis.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un
Ministro   da  lui  delegato  curera'  la  convocazione  di  riunioni
consultive  semestrali,  cui  parteciperanno  i  sindaci  dei  comuni
danneggiati,   i  presidenti  delle  amministrazioni  provinciali,  i
presidenti  delle  camere  di commercio, i rappresentanti provinciali
delle  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
delle  zone  colpite,  nonche'  il  presidente del Comitato regionale
della  programmazione,  per  esaminare  lo  stato  di  attuazione del
presente decreto".
  All'articolo  42, al primo comma, le parole: "130.600 milioni" sono
sostituite dalle altre: "140.600 milioni".
  Dopo l'articolo 43 e' aggiunto il seguente:
  Art. 43-bis. - Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18
novembre  1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142".
  All'articolo  44, secondo comma, le parole: "di lire 52.300 milioni
e  lire  130.600 milioni" sono sostituite dalle altre: "in ragione di
lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni".
  All'articolo 46, il secondo comma e' soppresso.
 

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