Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 743 del 13/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1969 n. 281)
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi e' concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Agli effetti del presente articolo l'incapacita' lavorativa e' quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento gia' goduto. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno. La concessione dell'assegno e' autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa. Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato puo' presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno 30 giorni dalla notifica".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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