Legge Ordinaria n. 751 del 18/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1969 n. 283)
Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di
assegni  di  superinvalidita'  di cui alla lettera A, ed alla lettera
A-bis,  nn.  1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968,
n.  313,  e'  concesso  - a decorrere dal 1 gennaio 1969 - un assegno
speciale  annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e
di lire 1.200.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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