Legge Ordinaria n. 78 del 10/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1969 n. 89)
Estensione al personale degli enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'assegno   integrativo   mensile   non  pensionabile  concesso  al
personale  delle  Amministrazioni  dello Stato dall'articolo 20 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, e' esteso al personale degli Enti locali
in  attivita'  di  servizio,  nella  misura  non  superiore  a quella
prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1 marzo 1968.
  L'assegno  concesso  al  personale di cui al precedente comma sara'
variato  nella  stessa  misura  e con la stessa decorrenza alla prima
variazione  dell'assegno  integrativo mensile non pensionabile fruito
dal personale delle amministrazioni dello Stato.
  L'assegno di cui ai precedenti commi e' ridotto nella stessa misura
della  riduzione  dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo
straordinario  o  di  altra  posizione di stato che importi riduzione
dello  stipendio  ed  e'  sospeso  in tutti i casi di sospensione del
medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1969

                               SARAGAT

                                                    RUMOR - RESTIVO -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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