Legge Ordinaria n. 83 del 13/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1969 n. 89)
Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Dopo  il  primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n.
431, e' aggiunto il seguente:
  "La  somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia
stata  impegnata  nell'esercizio  1968,  puo'  essere impegnata entro
l'anno 1969".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 marzo 1969

                               SARAGAT

                                                  RUMOR - RIPAMONTI -
                                                      COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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