Legge Ordinaria n. 831 del 30/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1969 n. 303)
Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  decorati  di  medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della
croce  di  guerra  al valor militare, viventi, e' concesso un assegno
straordinario  a  vita  rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e
lire 20.000 annue.
  L'assegno  straordinario  di  cui  al precedente comma sostituisce,
durante  la  vita  del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3
della legge 5 marzo 1961, n. 212.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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