Legge Ordinaria n. 832 del 07/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1969 n. 303)
Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  e  i  sottufficiali  dell'Esercito, compresi quelli
dell'Arma    dei    carabinieri,    cessano   di   essere   iscritti,
rispettivamente,  alla  Cassa  ufficiali  ed  al  fondo di previdenza
sottufficiali  dell'Esercito  all'atto  della cessazione dal servizio
permanente  o  continuativo,  anche  se  trattenuti  o  richiamati in
servizio.
  Gli   ufficiali   e  i  sottufficiali  dell'Esercito  trattenuti  o
richiamati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge
cessano  di  essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data
stessa.
 

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