Legge Ordinaria n. 833 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1969 n. 303)
Norme relative alle locazioni degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione  e  di  sublocazione di immobili urbani
adibiti  ad  uso  di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio
1969,  n.  4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o
alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di
non  piu'  di cinque vani abitabili oltre agli accessori e con indice
di  affollamento pari o superiore ad uno, purche' il conduttore, o il
subconduttore,  e  i  componenti  la  sua  famiglia  anagrafica siano
iscritti,  ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un
reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire.
  Sono  altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma
precedente,  i  contratti  di locazione e di sublocazione di immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in
vigore  della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di
cinque  vani  abitabili  oltre gli accessori anche quando l'indice di
affollamento  sia  inferiore  ad  uno,  nei riguardi dei conduttori o
subconduttori  i  quali  dimostrino  che i loro proventi e quelli dei
componenti  la  famiglia  anagrafica non superino complessivamente le
lire 150 mila mensili.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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