Legge Ordinaria n. 91 del 18/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1969 n. 90)
Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento  previsto  dall'articolo  20,  quarto comma, della
legge  4  novembre  1963,  n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai
consorzi  di cui allo articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n.
1457,  nella  stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio
1964,  n.  357,  per  l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, e'
aumentato  di  lire 600 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire
700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-70.
  Lo  stanziamento  previsto  dall'articolo  20,  quinto comma, della
legge  4  novembre  1963,  n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione di contributi di cui
alla  lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963,
n.  1457,  nella  stessa  inserito  con  l'articolo 16 della legge 31
maggio  1964,  n. 357, e' aumentato di lire 1000 milioni all'anno per
ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1970.
  Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge
4  novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31
maggio  1964,  n.  357, per la concessione dei contributi di cui alla
lettera  a)  del  primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre
1963,  n.  1457,  sostituito  con l'articolo 10 della legge 31 maggio
1964,   n.  357,  e'  aumentato  di  lire  4000  milioni  per  l'anno
finanziario 1967.
 

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