Legge Ordinaria n. 92 del 21/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1969 n. 90)
Norme per il decentramento di alcune competenze della Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  attribuzioni  spettanti  al  Ministro  per i lavori pubblici ai
sensi  dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  17  gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei
criteri  di  ripartizione  per territorio e per categorie di alloggio
delle  quote  di  riserva  relative  agli alloggi di proprieta' degli
Istituti  autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni,
sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto
riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.
  Resta   attribuita   al   Ministro   per   i   lavori  pubblici  la
determinazione  della quota di riserva nei confronti degli alloggi di
proprieta'  dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato.
 

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