Legge Ordinaria n. 931 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1969 n. 317)
Sovvenzioni alle associazioni d'Arma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun
esercizio  finanziario,  possono  essere  concesse  sovvenzioni  alle
associazioni  d'Arma  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
ai  sensi  della  legge  30 marzo 1961, n. 263, e' elevato a lire 170
milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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