Legge Ordinaria n. 937 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1969 n. 318)
Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla riversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  liquidate  in  base  alle  norme  dei regolamenti dei
comuni,  delle  province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza
delle   zone   di   confine  passate  sotto  la  sovranita'  o  sotto
l'amministrazione  di  altri  Stati  ed  assunte nel debito vitalizio
dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  35 del decreto del Presidente
della  Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando
le  disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19
della  legge  15  febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed
integrazioni,  qualora le disposizioni medesime siano piu' favorevoli
di quelle previste dai suddetti regolamenti.
 

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