Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 98 del 21/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1969 n. 92)
Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.
Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti: a) nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente" e' sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo piu' anziano destinato alla Direzione generale, presidente"; b) nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" e' sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina"; c) nell'ultimo comma, le parole: "presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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