Legge Ordinaria n. 99 del 21/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1969 n. 92)
Provvidenze per il comune di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi
dell'articolo  1  della  legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di
concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza  delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede della
capitale   della   Repubblica,   e'  elevato  a  decorrere  dall'anno
finanziario 1969 a lire dieci miliardi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)