Legge Ordinaria n. 997 del 02/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1970 n. 3)
Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  quarto  comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
e' sostituito dal seguente:
  "Agli  stessi  impiegati,  quando  siano  riconosciuti  fisicamente
idonei   a   disimpegnare   le   proprie   funzioni   nella  pubblica
amministrazione,  e'  concesso,  a  loro  richiesta,  di  rimanere in
servizio  fino  al  compimento  del  settantesimo  anno di eta' se le
disposizioni  relative  al  loro  stato  giuridico  prevedono, in via
normale,  il  mantenimento  in servizio fino a sessantacinque anni, e
sino  al  settantacinquesimo  anno  di  eta'  se  il  mantenimento in
servizio e' previsto fino a settanta anni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                                      RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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