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Legge Ordinaria n. 1145 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1971 n. 12)
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge
27  luglio  1967,  n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei
lavori   pubblici  della  facolta'  di  trattenere  in  servizio  gli
ingegneri  e  gli  urbanisti  del  genio  civile,  con  qualifica non
superiore    ad   ispettore   generale,   che   hanno   superato   il
sessantacinquesimo  anno  di  eta',  e' prorogato sino al 31 dicembre
1973.
  Gli  ingegneri  ed  urbanisti  del  ruolo  del  genio  civile, gia'
trattenuti  in  servizio  ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che,
successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di eta'
per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio,
con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a
riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore
della presente legge.
  I  funzionari  di  cui  ai  commi  precedenti  non  possono  essere
confermati  in  servizio oltre il compimento del settantesimo anno di
eta'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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