Legge Ordinaria n. 21 del 05/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1970 n. 41)
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   provvidenze   previste   dall'articolo   1,  lettera  b),  del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18  marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli
edifici   di  centri  sociali  e  di  asili-nido,  dei  conventi  dei
Cappuccini  di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in
provincia  di  Palermo,  nonche'  degli edifici di interesse storico,
artistico  e  monumentale  di  proprieta' di enti pubblici diversi da
quelli  gia'  indicati  dalla  citata lettera b), purche' gli edifici
medesimi  risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.
  Le  provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni
di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
 

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