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Legge Ordinaria n. 282 del 21/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1970 n. 127)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Amnistia particolare) Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali: a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni; f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia. Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a concedere amnistia: a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale; b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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