Legge Ordinaria n. 312 del 22/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1970 n. 133)
Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto dal
comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000
al  lordo  delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione,
se  dovuto,  nella  misura  corrispondente  a  quella  che  spetta ai
funzionari   con   qualifica   di   ispettore   generale   dei  ruoli
dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 50). Ai funzionari statali
di  qualifica  superiore  a  ispettore generale spetta, se dovuto, il
trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
  A  ciascuno  degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale
ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di
lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di
missione,  se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta
ai  funzionari  con  qualifica  di  direttore  di  sezione  dei ruoli
dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°).
  Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione
spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica
rivestita.
  Se le elezioni da effettuare siano piu' di una, l'onorario fisso di
cui  sopra  viene  elevato  a lire 25.000 per il presidente ad a lire
20.000 per gli scrutatori ed il segretario.
  Per  l'elezione  dei  consigli comunali, sempre che il comune abbia
piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed
all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria
gia'  goduta  a  norma  dei  commi primo e secondo, e' corrisposto un
onorario  giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5000
a  ciascun  componente ed al segretario della adunanza dei presidenti
di  seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n.
570,  nonche'  a  ciascun  componente  (escluso  il presidente) ed al
segretario   dell'ufficio   centrale,  di  cui  all'articolo  71  del
sopracitato  testo  unico  n.  570, a titolo di retribuzione per ogni
giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai
due consessi.
  Al  presidente  del  predetto  ufficio  centrale spetta un onorario
giornaliero,  al  lordo  delle  ritenute di legge, di lire 7000 e, se
dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.
  Le  spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui
alla  presente  legge  sono  a  carico  dello  Stato, della Regione a
statuto  normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano
sostenute,  rispettivamente,  per l'attuazione di elezioni politiche,
regionali, provinciali o comunali.
  Nel  caso  di  contemporaneita' di piu' elezioni, dette spese vanno
ripartite  in  parti  uguali  tra  gli enti interessati alle elezioni
stesse,  eccettuato  il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo
21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
  Per  le  spese  relative alla prima elezione dei consigli regionali
delle  Regioni  a  statuto  normale  restano  ferme  le  norme di cui
all'articolo 26 della sopracitata legge n. 108.
  L'articolo  39  del  testo  unico delle leggi per la elezione della
Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, nonche' l'articolo 26 e l'ultimo
comma   dell'articolo   71   del  testo  unico  delle  leggi  per  la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, sono abrogati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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