Legge Ordinaria n. 35 del 11/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1970 n. 53)
Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 50 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal
seguente:
  "I  promotori  dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale
che  presenti  agli  esami finali e devono rimettere entro 120 giorni
dalla  chiusura  dei  corsi  stessi  al  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  a  mezzo  dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico
ed economico dei singoli corsi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)