Legge Ordinaria n. 36 del 11/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1970 n. 53)
Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista
e  usciere  capo,  il  servizio prestato nelle categorie di impiego a
contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile
1948,   n.  381,  e'  valutato  per  intero  e  quello  prestato  per
l'espletamento  dei  compiti  o  dei servizi indicati nel primo comma
dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per meta'.
  I  servizi  valutati  nelle  misure  indicate  nel  primo comma del
presente   articolo  sono  considerati  utili  anche  ai  fini  della
determinazione  dei periodi di anzianita' prescritti per l'ammissione
al  concorso  per  merito  distinto  e  all'esame di idoneita' per la
promozione  a  primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso
per  esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione
a primo archivista.
  Il servizio reso, con carattere di continuita', per lo espletamento
dei  compiti  o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26
della  legge  22 luglio 1961, n. 628, puo' essere riscattato, ai fini
del  trattamento  di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che
disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.
  Il  riscatto  del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, puo'
essere  richiesto  anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque
cessati  dal  servizio  anteriormente  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi
diritto.  Ai  fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6
dicembre  1965,  n.  1368, il riscatto puo' essere richiesto solo dal
personale  in  servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.  La  domanda  di riscatto, ai fini di quiescenza, prevista dal
presente  comma, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge. La conseguente liquidazione
del  contributo  di  riscatto  e'  effettuata  avendo  riguardo  allo
stipendio  vigente,  alla data della presentazione della domanda, per
la  qualifica,  con  la relativa anzianita', rivestita dal dipendente
all'atto della cessazione dal servizio.
 

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