Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 361 del 30/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1970 n. 151)
Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.
Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265. L'assenza dal servizio per comprovata malattia e' considerata come presenza al lavoro. Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di eta' al 1 gennaio 1960. I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le manifatture. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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