Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 364 del 25/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1970 n. 152)
Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.
Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Fondo di solidarieta' nazionale). Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1.970. Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche: a) il pronto intervento per sovvenire alle piu' immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana; b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonche' la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana; c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi. Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)