Legge Ordinaria n. 379 del 30/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1970 n. 155)
Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   aggiunta  ai  limiti  di  impegno  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge  9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla
legge  21  giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451,
sono  autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per
l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario
1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e
1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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