Legge Ordinaria n. 503 del 23/06/1970 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1970 n. 179)
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A
annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  e  sottoposti  alla  vigilanza  del
Ministero della sanita', che impartisce anche le direttive tecniche e
ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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