Legge Ordinaria n. 57 del 14/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1970 n. 61)
Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   militari   del   Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza
provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo ai sensi
del  decreto  legislativo  20  gennaio 1948, n. 15, e successivamente
inquadrati  in  ruolo  con  il  grado  di guardia possono, a domanda,
chiedere la applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888.
  Sulle  domande  degli interessati decide il Ministero dell'interno,
previo  parere  della  commissione di avanzamento di cui all'articolo
112  della  legge  3  aprile  1958,  n.  460,  circa  il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 75 della legge predetta.
  Gli  elementi  ritenuti  idonei  dalla  commissione  conseguono  la
reintegrazione  nella  posizione di sottufficiale con il diritto alla
ricostruzione   di  carriera  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  6  della  legge  6  luglio  1962,  n.  888, e di quelle
contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con
l'iscrizione  nel  ruolo  separato  e  limitato dei sottufficiali del
Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza istituito ai sensi dello
articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
  Nel  ruolo anzidetto possono essere, altresi', iscritti, a domanda,
i militari che sono gia' transitati nella carriera di sottufficiale.
  Previo  giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo
comma,  puo'  essere  reintegrato nella posizione di sottufficiale ai
fini   del   trattamento   economico   di  quiescenza  diretto  o  di
riversibilita'  anche  il  personale  per  il  quale si verificano le
condizioni  di  cui  al  primo  comma,  gia' cessato dal servizio per
qualsiasi  causa  o  deceduto  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge.
 

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