Legge Ordinaria n. 571 del 26/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1970 n. 199)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366,
concernente  la  istituzione  delle  cattedre, la non licenziabilita'
degli  insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione
degli   esami  di  abilitazione  all'insegnamento,  nelle  scuole  ed
istituti  d'istruzione  secondaria  ed  artistica,  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1,  primo  comma,  dopo  la  parola: "cattedre", sono
inserite le parole: "nei corsi diurni e serali".
  All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "dei corsi
serali".
  All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: "corsi", sono aggiunte
le  parole:  "e  una  cattedra  di educazione musicale con sedici ore
settimanali".
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo 1-bis:
  "Il  numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie
superiori non puo' essere maggiore di 25.
  La norma di cui al precedente comma avra' attuazione graduale e con
successivo  provvedimento  legislativo sara' stabilita la data da cui
avra' inizio l'applicazione della norma stessa".
  All'articolo  2,  quinto  comma,  le  parole:  "e gli insegnanti di
materie  artistiche  nelle  scuole  e  negli  istituti  di istruzione
artistica",  sono  sostituite  con le parole: "e gli insegnanti delle
scuole e degli istituti artistici".
  All'articolo  2,  quinto  comma,  le  parole:  "i  laureati",  sono
sostituite con la parola: "gli".
  All'articolo   2,   quinto   comma,  la  parola:  "precedente",  e'
sostituita con la parola: "presente".
  All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
  "I  benefici  di  cui  ai  precedenti commi si applicano anche agli
insegnanti  incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili
statali".
  All'articolo 3, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Il  secondo  comma  dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
748, e' modificato come segue:
    "  Coloro  che  abbiano  i  requisiti di servizio di cui al comma
precedente  e  abbiano  conseguito  l'abilitazione  a  seguito  della
sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la
cui  validita'  viene  estesa  alla  scuola  media,  secondo le norme
stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in
ruolo,  in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo
quella  prevista  dagli  articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n.
327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge "".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1970

                               SARAGAT

                                             RUMOR - MISASI - COLOMBO
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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