Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 571 del 26/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1970 n. 199)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: "cattedre", sono inserite le parole: "nei corsi diurni e serali". All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "dei corsi serali". All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: "corsi", sono aggiunte le parole: "e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo 1-bis: "Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non puo' essere maggiore di 25. La norma di cui al precedente comma avra' attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sara' stabilita la data da cui avra' inizio l'applicazione della norma stessa". All'articolo 2, quinto comma, le parole: "e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica", sono sostituite con le parole: "e gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici". All'articolo 2, quinto comma, le parole: "i laureati", sono sostituite con la parola: "gli". All'articolo 2, quinto comma, la parola: "precedente", e' sostituita con la parola: "presente". All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili statali". All'articolo 3, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, e' modificato come segue: " Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validita' viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge "". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1970 SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)