Legge Ordinaria n. 599 del 07/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1970 n. 207)
Modifiche all'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  14  della  legge 31 ottobre 1966, n. 942, e' sostituito
dal seguente:
  "Per  il  trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo
provenienti  da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di
scuola  statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza
la  corrispondente  scuola statale e sussistano obiettive difficolta'
di  accesso,  nonche'  per  il  trasporto gratuito degli alunni degli
istituti  professionali  statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al
1970,  nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero della
pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.400 milioni
per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.100 milioni
per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.600 milioni
per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200 milioni
per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.900 milioni

  Il   servizio  di  trasporto  puo'  essere  affidato  ai  patronati
scolastici   e   relativi   consorzi   provinciali,  ad  enti  locali
territoriali  ed  amministrazioni  pubbliche  e,  quando si tratti di
provvedere  al  trasporto  di alunni degli istituti professionali, ai
singoli istituti.
  Gli   assuntori   del   servizio   hanno  l'obbligo  di  provvedere
all'assicurazione  degli  alunni trasportati per i danni che a questi
possano derivare nella esecuzione del trasporto.
  Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi
al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.
  L'erogazione  delle somme destinate all'organizzazione del servizio
di  trasporto  gratuito  e'  disposta,  sotto  forma di contributi, a
favore  degli  enti,  delle amministrazioni e degli istituti indicati
nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi e' autorizzata
la  concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale
o  totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire
del trasporto gratuito".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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