Legge Ordinaria n. 775 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1970 n. 283)
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30
giugno  1972,  decreti  aventi  valore  di  legge  ordinaria  per  la
revisione  e  l'ordinamento  dei  servizi centrali dei Ministeri, con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    1)  il  numero  delle  direzioni  generali, degli uffici centrali
assimilabili  e  delle  divisioni  sara'  ridotto  in conseguenza del
trasferimento  alle  regioni delle attribuzioni degli organi centrali
dello   Stato   nelle   materie   indicate   all'articolo  117  della
Costituzione  nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio
di  altre  funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo
comma, della Costituzione;
    2)  le  direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le
divisioni  saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e
comunque  non  superiore  a  quello  esistente  al  31  maggio  1970,
sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio
di  funzionalita'  e  prescindendo  dai  profili  di  carriera  delle
rispettive carriere direttive;
    3)  alle  direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e
alle  divisioni  saranno  attribuite  competenze per distinti rami di
attivita'  concernenti  materie  e  compiti omogenei anche per quanto
riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite
alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi
in   applicazione  di  quanto  previsto  dal  precedente  numero  1).
Analogamente  saranno  definite  le competenze delle unita' organiche
costituite  ai  sensi  delle  vigenti  leggi da piu' uffici centrali,
assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi
ultimi  uffici.  Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati
gli  uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili
alle direzioni generali;
    4)   saranno   riordinati   i   servizi  ispettivi,  configurando
l'ispezione  come istituto inteso non soltanto all'accertamento della
regolarita',   ma   anche   al   perfezionamento  e  ad  un  migliore
coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i
compiti e le responsabilita' degli ispettori.
  Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno
essere  eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi
fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
  Con  criteri  analoghi  a  quelli  di  cui  ai precedenti commi, si
provvedera'  al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e
degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo
alla  peculiarita'  delle  sue  funzioni  ed  ai  particolari compiti
ispettivi demandati a detto organo.
  Per  i  servizi  delle  Amministrazioni degli affari esteri e della
difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i
decreti  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18
novembre  1965,  n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si
limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle
disposizioni del presente articolo e dei successivi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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