Legge Ordinaria n. 801 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1970 n. 292)
Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  89  del  testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  89  (Quota  esente).  -  Dal reddito netto della categoria B
delle  persone  fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli
artisti  e  dei  professionisti  e' detratta una quota esente di lire
240.000  annue.  Dagli  altri  redditi  netti  della categoria C/1 e'
detratta  una  quota  di  lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro
subordinato  classificati  in categoria C/2 si applica una detrazione
di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.
  Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/ degli artisti e
dei  professionisti  e  della  categoria  B, la quota esente non puo'
eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed e' imputata nell'ordine
ai  redditi  di  categoria  C/1  e  B.  Ove  con  i redditi di lavoro
subordinato  di  categoria C/ 2 di ammontare inferiore a lire 360.000
annue  concorrano  redditi di categoria C/ 1, diversi da quelli degli
artisti  e  dei  professionisti,  la  quota  esente non puo' eccedere
complessivamente  le  lire 360.000 annue ed e' imputabile nell'ordine
ai  redditi  di  categoria  C/  2  e C/1. Ove con i redditi di lavoro
subordinato  di  categoria  C/  2  e  con i redditi di categoria C/1,
diversi  da  quelli  degli  artisti e dei professionisti, i quali, da
soli  o  cumulati,  non  superano  l'ammontare di lire 240.000 annue,
concorrano  altri  redditi della categoria C/1 e redditi di categoria
B,  la  quota  esente  non  puo' eccedere le lire 240.000 annue ed e'
imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2, C/ 1 e B.
  Sono  esenti  dall'imposta  di  ricchezza  mobile  le indennita' di
anzianita'   e  di  previdenza  dovute  per  legge  o  per  contratto
collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione
di lire.
  La  detrazione  di  lire  240.000 si applica anche ai redditi delle
societa'   non  costituite  in  forma  di  societa'  per  azioni,  in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata ed a quelli delle
cooperative comunque costituite.
  Per  le  indennita'  di  anzianita' e di previdenza corrisposte una
volta  tanto,  in  seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la
quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato".
  Per  il solo anno 1970 e' concesso un abbattimento straordinario di
lire  50.000  da  valere sul primo scaglione di reddito limitatamente
alla  tredicesima  mensilita'  o  alla indennita' equiparata prevista
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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