Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 801 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1970 n. 292)
Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito.
Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Art. 89 (Quota esente). - Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e' detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 e' detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/ degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non puo' eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/ 2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/ 1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non puo' eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/ 2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non puo' eccedere le lire 240.000 annue ed e' imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/ 2, C/ 1 e B. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire. La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle societa' non costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite. Per le indennita' di anzianita' e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente e' di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato". Per il solo anno 1970 e' concesso un abbattimento straordinario di lire 50.000 da valere sul primo scaglione di reddito limitatamente alla tredicesima mensilita' o alla indennita' equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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