Legge Ordinaria n. 821 del 19/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1970 n. 297)
Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli Istituti di Istruzione secondaria e artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  professori  di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione
secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970,
hanno  ottenuto  l'assegnazione  provvisoria  di  sede,  qualora  non
conseguano  regolare  trasferimento  per  una  delle  sedi richieste,
conservano,  a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, sempreche'
sia  possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano
diritto al trattamento di cattedra.
  Le  nuove  assegnazioni  provvisorie  sono  disposte con precedenza
rispetto  alle  operazioni  relative  agli  incarichi concernenti gli
aspiranti  di  cui  ai numeri 2 e seguenti dell'art. 7 della legge 13
giugno 1969, n. 282.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                     COLOMBO - MISASI

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: REALE
 

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