Legge Ordinaria n. 823 del 05/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1970 n. 297)
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1962,
n.     1844,     recante    provvedimenti    per    il    risanamento
igienico-urbanistico  della  citta'  vecchia di Bari e' fissato al 30
giugno 1975.
  Restano  validi  gli  atti  ed  i provvedimenti compiuti dopo il 30
giugno  1968  e  sino  alla  data di entrata in vigore della presente
legge,  purche' non in contrasto con il piano regolatore edilizio del
vecchio  abitato  della  citta'  di  Bari, di cui alla legge 24 marzo
1932, n. 431, e con le varianti ad esso apportate.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1970

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - LAURICELLA -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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