Legge Ordinaria n. 824 del 05/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1970 n. 297)
Modificazioni dell'articolo 281 del codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  capoverso  dell'articolo  281 del codice di procedura penale e'
cosi' modificato:
  "Si   applicano   il   terzo,   il   quarto  e  l'ultimo  capoverso
dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1970

                               SARAGAT

                                                      COLOMBO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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