Legge Ordinaria n. 832 del 19/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1970 n. 298)
Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno
1969,  n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per
incarico  annuale  di  insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si
intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di
istituto,  prevista  dall'articolo  10 dell'ordinanza ministeriale 17
giugno  1969  per  l'anno  scolastico  1968-69,  agli  insegnanti  di
educazione  fisica  sforniti di un titolo di studio dichiarato valido
per  l'ammissione  all'esame  di  abilitazione all'insegnamento della
predetta disciplina.
  Nei  riguardi  di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico
1968-69  la  nomina  di  cui  al  precedente  comma, abbiano prestato
servizio  per  il  periodo  indicato  dall'articolo 10 dell'ordinanza
ministeriale   17  giugno  1969,  la  nomina  per  l'anno  scolastico
1969-1970  devesi  intendere  a  tempo  indeterminato, sempreche' gli
interessati  dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di
educazione  fisica  a  partire  dall'anno  accademico  1970-71,  e di
frequentare  i relativi corsi di studio. Il requisito della frequenza
dovra' essere accertato anno per anno.
  Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche
coloro  che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito
secondo  quanto  indicato  nel  primo  comma  del  presente articolo,
nell'anno  scolastico  1967-68, non abbiano potuto prestare servizio,
con  incarico  dello  stesso  tipo,  nel  successivo  anno scolastico
1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.
  Gli  istituti  superiori  di  educazione fisica sono autorizzati ad
emettere,  per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto
dall'articolo  24  della  legge  7  febbraio  1958,  n.  88, un bando
speciale,  che  preveda  l'accertamento delle condizioni di idoneita'
fisica  dei  candidati  anche  mediante  prove  attitudinali,  per il
concorso  riservato  a  coloro  che, in possesso del titolo di studio
prescritto  dal  medesimo  articolo 24 della citata legge, si trovino
nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.
  In  deroga  alle  vigenti  disposizioni, ai normali corsi di studio
degli  istituti  superiori  di  educazione  fisica sono ammessi anche
coloro  che  siano risultati idonei ne concorsi di ammissione banditi
per l'anno accademico 1969-1970.
  Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione viene stabilito
il  contingente  degli  studenti  di  cui a commi quarto e quinto del
presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica
potra'  immatricolare.  L'ammontare complessivo del contingente sara'
di  entita'  non  inferiore  al  numero degli aspiranti aventi titolo
all'immatricolazione.  Gli  istituti  superiori  di educazione fisica
possono   organizzare,   ove   necessario,  i  corsi  anche  in  sedi
decentrate,  almeno  regionalmente,  al fine di agevolare la relativa
frequenza.
  Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative,
il  Ministro  per  la pubblica istruzione e' autorizzato a comandare,
sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione
fisica,  entro  il  limite  massimo  di  settanta  unita', presso gli
istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare
allo  Stato  le  spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti
comandati.
 

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