Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 846 del 24/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1970 n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: E' abolito l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori delle sedi comunali dei provvedimenti adottati dalle apposite commissioni provinciali, istituite per i fini di questo decreto-legge, in analogia con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, per l'applicazione dei regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi. Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 1-bis. E' ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato riscosso. Art. 1-ter. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha facolta' di estinguere i prestiti gia' contratti in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, oltre il periodo massimo previsto dall'articolo stesso e, comunque, non oltre il 30 giugno 1971. Entro lo stesso periodo di tempo, e' autorizzata altresi' a contrarre mutui per un ulteriore ammontare di cinquanta miliardi di lire. Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente comma, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970, che sara' fatta affluire al conto corrente infruttifero gia' intestato all'AIMA presso la Tesoreria centrale dello Stato. Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'AIMA fara' affluire al proprio bilancio le somme occorrenti. All'indicato onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259 dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 1-quater. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede a dare esecuzione al regolamento numero 1083/70 del 9 giugno 1970 del Consiglio dei Ministri delle comunita' europee, nonche' al relativo regolamento di applicazione n. 1151/70 del 18 giugno 1970 della commissione delle Comunita' europee, concernenti la corresponsione di una indennita' di compensazione per le quantita' di grano tenero e di segale panificabile giacenti alla fine della campagna di commercializzazione 1969-1970 presso i privati detentori. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, l'Azienda puo' avvalersi degli ispettorati della alimentazione, affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, numero 645, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 829. Ai fini della corresponsione della indennita' di compensazione di cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in conformita' delle norme emanate in proposito dai competenti organi comunitari e con le modalita' stabilite dall'Azienda, a denunciare le quantita' di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di commercializzazione. Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal beneficio dell'indennita' di compensazione. Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone scientemente dati o notizie inesatti circa le quantita' del prodotto rimasto invenduto e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni. Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue l'indennita' di compensazione prevista dal presente articolo e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni. Al pagamento dell'indennita' di compensazione di cui al presente articolo sara' provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalita' ivi previste. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - NATALI - REALE - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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