Legge Ordinaria n. 846 del 24/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1970 n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679,
recante  norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro
di produzione 1970, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
E'  abolito  l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori delle sedi
comunali   dei  provvedimenti  adottati  dalle  apposite  commissioni
provinciali,  istituite  per  i  fini  di  questo  decreto-legge,  in
analogia  con  quanto  previsto  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24  dicembre  1969,  n.  1053,  per  l'applicazione  dei
regolamenti  comunitari  nei  settori delle materie grasse di origine
vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:
                             Art. 1-bis.

  E'  ammesso  ricorso  avverso i provvedimenti di liquidazione delle
integrazioni  di  prezzo  anche  se  il  relativo  importo  sia stato
riscosso.
                             Art. 1-ter.

  L'Azienda  di  Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
ha  facolta'  di estinguere i prestiti gia' contratti in applicazione
dell'articolo   8  del  decreto-legge  18  dicembre  1968,  n.  1234,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 12 febbraio 1969, n. 5,
oltre  il  periodo massimo previsto dall'articolo stesso e, comunque,
non  oltre  il  30  giugno 1971. Entro lo stesso periodo di tempo, e'
autorizzata  altresi' a contrarre mutui per un ulteriore ammontare di
cinquanta miliardi di lire.
  Per  fronteggiare  gli  oneri di finanziamento di cui al precedente
comma,  e'  autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per  l'anno  finanziario  1970,  che  sara'  fatta  affluire al conto
corrente  infruttifero  gia'  intestato  all'AIMA presso la Tesoreria
centrale dello Stato.
  Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'AIMA fara' affluire al
proprio bilancio le somme occorrenti.
  All'indicato  onere  di  lire  4.000  milioni  si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  capitolo n. 1259
dello  stesso  stato  di  previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste per l'anno finanziario 1970.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                           Art. 1-quater.

  L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede
a dare esecuzione al regolamento numero 1083/70 del 9 giugno 1970 del
Consiglio  dei  Ministri delle comunita' europee, nonche' al relativo
regolamento  di  applicazione  n.  1151/70  del  18 giugno 1970 della
commissione delle Comunita' europee, concernenti la corresponsione di
una indennita' di compensazione per le quantita' di grano tenero e di
segale   panificabile   giacenti   alla   fine   della   campagna  di
commercializzazione 1969-1970 presso i privati detentori.
  Per   l'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  precedente  comma,
l'Azienda  puo'  avvalersi  degli  ispettorati  della  alimentazione,
affidando  ad  essi  anche  l'incarico di provvedere ai pagamenti, in
conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre  1969, numero 645, convertito nella legge 26 novembre 1969,
n. 829.
  Ai  fini  della corresponsione della indennita' di compensazione di
cui  al  primo  comma,  gli  operatori  interessati  sono  tenuti, in
conformita'  delle  norme  emanate in proposito dai competenti organi
comunitari e con le modalita' stabilite dall'Azienda, a denunciare le
quantita'  di  prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di
commercializzazione.
  Coloro   che  non  abbiano  effettuato  la  denuncia  decadono  dal
beneficio dell'indennita' di compensazione.
  Chiunque  nella  denuncia  prevista  dal  presente  articolo espone
scientemente  dati o notizie inesatti circa le quantita' del prodotto
rimasto  invenduto e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato,  con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da
lire cinquantamila a lire tre milioni.
  Chiunque   per   effetto   delle   false   dichiarazioni   consegue
l'indennita'  di  compensazione  prevista  dal  presente  articolo e'
punito,  ove  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato, con la
reclusione  da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila
a lire tre milioni.
  Al  pagamento  dell'indennita'  di compensazione di cui al presente
articolo   sara'   provveduto  con  il  fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo  8  del  decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  13 maggio 1967, n. 267, secondo le
modalita' ivi previste.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1970

                               SARAGAT

                                             COLOMBO - NATALI - REALE
- GIOLITTI - PRETI -
FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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