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Legge Ordinaria n. 851 del 05/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1970 n. 302)
Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere a) e b), 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere a) e b), 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtu' della disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli 20, lettere a) e b) e 23 dello stesso decreto. Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 novembre 1970 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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