Legge Ordinaria n. 864 del 19/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1970 n. 302 (suppl. ord.))
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
    n.  91  concernente  le  ferie  pagate  ai  marittimi, adottata a
Ginevra il 18 giugno 1949;
    n.  99  concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a
Ginevra il 28 giugno 1951;
    n.  103  concernente  la  protezione della maternita', adottata a
Ginevra il 28 giugno 1952;
    n.  112  concernente l'eta' minima, di ammissione al lavoro per i
pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959;
    n.  115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960;
    n.  119  concernente  la  protezione  dalle  macchine, adottata a
Ginevra il 25 giugno 1963;
    n.  120  concernente  l'igiene  negli  uffici  e  nel  commercio,
adottata a Ginevra l'8 luglio 1964;
    n.  122  concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra
il 9 luglio 1964;
    n.  123  concernente  l'eta'  minima  di  ammissione al lavoro in
sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
    n.  124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti
occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
    n.  127  concernente  i  pesi  massimi  trasportabili  da un solo
lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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