Legge Ordinaria n. 869 del 10/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1970 n. 303)
Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   durata   settimanale   del   lavoro  ordinario  del  personale
impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  e'  stabilita  in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40
ore a partire dal 1 gennaio 1971.
  Per  il  personale  impiegatizio  degli  uffici  aventi  sede nella
capitale  la  durata  della  settimana  lavorativa  non  puo'  essere
comunque  superiore  a  quella  stabilita  per  il restante personale
dell'Amministrazione.
  Per  il  personale  di  cui al presente articolo rimangono ferme le
competenze  di  carattere  fondamentale  ed accessorio previste dalle
vigenti  disposizioni.  A  tal  fine,  le  competenze  ragguagliate a
giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo
globale  settimanale  di  ogni  singola  competenza sia pari a quello
spettante in base alle norme in vigore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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