Legge Ordinaria n. 966 del 24/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1970 n. 315)
Miglioramenti dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Con  decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione  della  presente  legge, per i lavoratori disoccupati o
sospesi  dal  lavoro,  obbligatoriamente  iscritti  per  l'assistenza
sanitaria   all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le
malattie  ed  alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano,  il  periodo  di due mesi dalla cessazione o sospensione del
rapporto   di   lavoro  entro  il  quale  sussiste  il  diritto  alle
prestazioni ospedaliere e' elevato a sei mesi.
  Per  il  primo  biennio,  l'Istituto  nazionale per l'assicurazione
contro  le  malattie  e  le  Casse  mutue  provinciali di Trento e di
Bolzano  faranno  fronte alle spese derivanti dall'applicazione della
presente  legge  mediante  un contributo straordinario complessivo di
lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
  Il   contributo   di   cui   al   comma  precedente  sara'  erogato
dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  -  gestione
dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione,  in  rate trimestrali
anticipate.
  Per   quanto  concerne  la  quota  parte  delle  rate  predette  di
competenza  delle  Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1405.
  Per   gli  anni  successivi  la  misura  del  contributo  a  carico
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  -  gestione
dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione, sara' determinata con
decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale di
concerto  con  il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze
di  apposita  evidenza  contabile che dovra' far parte integrante del
rendiconto delle gestioni interessate dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 novembre 1970

                               SARAGAT

                                             COLOMBO - DONAT-CATTIN -
                                           GIOLITTI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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