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Legge Ordinaria n. 1032 del 15/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1971 n. 314)
Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Per  i  giudici  della  Corte  costituzionale,  la liquidazione dei
trattamenti  di  quiescenza  e di previdenza deve intendersi riferita
all'intera  retribuzione  loro  spettante  ai sensi dell'articolo 12,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  Tale disposizione si applica sia agli effetti dell'articolo 2 della
legge 18 marzo 1958, n. 265, concernente integrazioni e modificazioni
alla  legge  11  marzo  1953, n. 87, relativa all'organizzazione e al
funzionamento   della   Corte   costituzionale,   sia   agli  effetti
dell'articolo  48  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative
riguardanti  la previdenza del personale statale, approvato con regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
  Negli  anni  di  servizio  considerati  nell'articolo  48 di cui al
predetto  regio  decreto 26 febbraio 1928, n. 619, debbono intendersi
computabili  anche quelli di permanenza nella carica di giudice della
Corte costituzionale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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