Legge Ordinaria n. 1034 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1971 n. 314)
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di
giustizia amministrativa di primo grado.
  Le  loro  circoscrizioni  sono  regionali e comprendono le province
facenti  parte  delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi
di regione.
  Nelle  regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania,
Puglia,  Calabria,  Sicilia  sono  istituite sezioni staccate, le cui
sedi  e  le  cui  circoscrizioni  saranno  stabilite  nelle  norme di
attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.
  Una  sezione  staccata  con  ordinamento speciale e' pure istituita
nella  regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua
disciplina si provvede con altra legge.
  Il  tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione
staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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