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Legge Ordinaria n. 1038 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1971 n. 315)
Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                             PROMULGA -

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'autorizzazione  alla  prestazione  di lavoro straordinario di cui
all'articolo  1  della  legge  28  ottobre  1970,  n. 777, si intende
concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni
statali  ed  al  personale  amministrativo  della  Corte  dei  conti,
comandati  o  collocati  fuori  ruolo  presso  altri uffici statali o
regionali   purche'   non   percepiscano   indennita'   di  carattere
particolare.
  Detti  dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme
contenute  nel  decreto  previsto  dallo  articolo  4  della legge 28
ottobre 1970, n. 777.
  La   relativa   spesa   e'   a   carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - PRETI -
                                                    FERRARI-AGGRADI -
GIOLITTI - PICCOLI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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