Legge Ordinaria n. 1048 del 29/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126,
127,  128  e  129,  il  primo comma dell'articolo 130, il primo ed il
secondo  comma  dell'articolo  131  dell'ordinamento  degli ufficiali
giudiziari  e  degli  aiutanti  ufficiali  giudiziari,  approvato con
decreto  presidenziale  15  dicembre  1959, n. 1229, modificati dalla
legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:
  Articolo  124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri
di  cui  ai  numeri  1),  2),  3)  e  4)  dell'articolo 116 e' dovuto
all'ufficiale  giudiziario  il diritto di cronologico nella misura di
lire trenta".
  Articolo 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'articolo 111,
nonche'  per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del
codice  di  procedura  civile, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il
diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina".
  Articolo 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per
mezzo  del  servizio  postale,  all'ufficiale  giudiziario e' dovuto,
oltre  al  rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di
lire cinquantacinque".
  Articolo 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto
di chiamata nella misura di lire centosessanta".
  Articolo  128.  -  "Per  la  notificazione di ogni copia di alto e'
dovuto  all'ufficiale  giudiziario  il diritto di notificazione nella
misura di lire centocinque".
  Articolo  129.  -  "Per  ogni  atto  che importi la redazione di un
processo  verbale,  escluso  il  caso  previsto dall'articolo 130, e'
dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
    a)  per  gli  atti  relativi  ad  affari  di  valore  fino a lire
centomila, lire duecentosessanta;
    b)  per  gli  atti  relativi  ad  affari di valore fino a lire un
milione, lire seicentocinquanta;
    c)  per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un
milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta".
  Articolo  130,  primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiarlo
e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
    a)  per  gli  atti  di  protesto  relativi  a  cambiali, o titoli
equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
    b)  per  gli  atti  di  protesto  relativi  a  cambiali, o titoli
equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque".
  Articolo  131,  primo  e secondo comma. "Per gli atti per i quali e
prevista  la  redazione  del processo verbale, eseguiti in tutto o in
parte  nei  giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio
delle   notificazioni   indicate  nell'articolo  147  del  codice  di
procedura  civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale
giudiziario   il  diritto  di  vacazione  per  il  periodo  di  tempo
effettivamente impiegato.
  Ogni  vacazione  ha  la  durata di due ore e comporta il diritto di
lire cinquantacinque".
 

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