Legge Ordinaria n. 1051 del 01/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Modifica dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il primo comma dell'articolo 123 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e' sostituito dal seguente: 
  "Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida
o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci e'
necessario ottenere la licenza del questore". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                    COLOMBO - RESTIVO 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
 

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